Riforma classi di concorso per la scuola secondaria

Con il presente decreto, adottato ai sensi dell’art. 4,comma 2 -bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono revisionate e aggiornate le classi di concorso di cui alla tabella A,  che costituisce parte integrante del presente decreto, per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, attraverso la loro razionalizzazione e il loro accorpamento, al fine di promuovere l’interdisciplinarità e la multidisciplinarità dei profili professionali innovativi.

Coloro i quali, all’entrata in vigore del presente decreto (11 / 02 / 2024) , sono in possesso di titoli di studio validi per l’accesso alle classi di concorso ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 9 maggio 2017,  n. 259, con particolare riferimento all’art. 5, possono fare riferimento ai requisiti ivi previsti per presentare domanda di partecipazione alle procedure concorsuali, alle procedure abilitanti e ai percorsi di specializzazioni sul sostegno o per accedere alle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) CFU: crediti formativi universitari;

b) CFA: crediti formativi accademici;
c) SSD: settori scientifico-disciplinari;
d) SAD: settori artistico-disciplinari.

La TABELLA A, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua le classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado, identificate attraverso uno specifico codice alfanumerico,  gli insegnamenti a esse relativi,  i titoli necessari per l’accesso alle suddette classi di concorso.  Relativamente alle classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, resta ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado. I codici alfanumerici utilizzati per la gestione informatica e dello stato giuridico del personale docente sono opportunamente differenziati a seconda del ruolo di appartenenza.

Conseguentemente, nelle procedure concorsuali relative alle suddette classi di concorso si procede alla formulazione di graduatorie distinte per i due ruoli di appartenenza.
Ugualmente, si procede alla compilazione di distinte graduatorie per l’attribuzione delle supplenze.

A-01 (Disegno e storia dell’arte nell’istruzione secondaria di I e II grado) accorpa A01 e A017 (Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado e Disegno e storia dell’arte negli istituti di istruzione secondaria di II grado)

A-12 (Discipline letterarie nell’istruzione secondaria di I e II grado) accorpa A012 e A022 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado e Italiano, storia, geografia, nella scuola secondaria di I grado)

A-22 (Lingue e culture straniere nell’istruzione secondaria di I e II grado) accorpa A024 e A025 (Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado e Lingua inglese o seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado)

A-30 (Musica nell’istruzione secondaria di I e II grado) accorpa A029 e A030 (Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado e Musica nella scuola secondaria di I grado)

A-48 (Scienze motorie e sportive nell’istruzione secondaria di I e II grado) accorpa A048 e A049 (Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado e Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado)

A-70 (Italiano negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia) accorpa A070 e A072 (Italiano, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena e Discipline letterarie – Italiano seconda lingua – negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia)

A-71 (Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di I e II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingui del Friuli Venezia Giulia) accorpa A071 e A073 (Sloveno, storia ed educazione civica, geografia, nella scuola secondaria di I grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia e Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia

La TABELLA A/1, che costituisce parte integrante del presente decreto, individua la corrispondenza tra gli esami del vecchio ordinamento, indispensabili per l’accesso alle classi di concorso, e altri esami di contenuto omogeneo.

Requisiti di accesso
1. Gli esami, i CFU e i CFA richiesti dal presente decreto possono essere conseguiti tramite corsi di laurea (di previgente ordinamento, di primo livello, specialistica, magistrale, magistrale a ciclo unico) o di diploma accademico (di previgente ordinamento, di I livello, di II livello) e tramite corsi singoli universitari o accademici. Non sono computabili i CFU e CFA conseguiti tramite la tesi di laurea o di diploma accademico.
2. Coloro che, in possesso di laurea o di diploma accademico di previgente ordinamento, devono integrare, se necessario, il loro piano di studi, sostengono per ciascuna annualità richiesta esami di nuovo ordinamento per un totale di 12 CFU o CFA, con la stessa denominazione o con la denominazione a essa rapportabile come definita dall’Autorità accademica e sempre nei corrispondenti SSD o SAD previsti per le lauree o i diplomi accademici di nuovo ordinamento. Per ogni esame semestrale è sostenuto un esame da 6 CFU o CFA.

Equiparazione tra titoli di studio
1. Quando nella tabella A, nella colonna rubricata «Titoli di accesso Lauree magistrali», è indicata una specifica classe di laurea magistrale, costituiscono titolo di accesso alla classe di concorso anche la laurea specialistica e la laurea di vecchio ordinamento a essa corrispondenti ai sensi delle equiparazioni stabilite dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, anche nel caso in cui tali lauree non siano espressamente menzionate nelle corrispondenti colonne.
2. Qualora una laurea di vecchio ordinamento trovi corrispondenza con più classi di lauree specialistiche o magistrali, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed integrazioni, sarà compito dell’Ateneo che ha conferito il diploma di laurea rilasciare, a chi ne fa richiesta, un certificato che attesti a quale singola classe di laurea magistrale è equiparato il titolo di studio posseduto.

DECRETO MIM 

Please follow and like us:

Potrebbero interessarti anche...