FAQ Graduatorie III Fascia ATA

Esiste un ordine di compilazione delle sezioni ?

Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta Profili e Modalità d’accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione.

Posso modificare i miei dati personali?

I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sul portale delle Istanze OnLine prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alle Funzioni di servizio, funzione Variazione dati di recapito.

L’ istanza puo’ essere modificata o annullata?

Sì, l’istanza può essere modificata purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande fissato dal Decreto Ministeriale n.50 del 3 marzo 2021.

Se la domanda era stata precedentemente inoltrata dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.

Si possono modificare dati già inseriti?

Cliccando sul tasto “azioni disponibili” in corrispondenza della sezione d’interesse sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti.

Si puo’ modificare la provincia?

La sostituzione della provincia è possibile senza nessun vincolo se non è ancora stata effettuata la scelta della scuola destinataria della domanda e non è ancora stata compilata la sezione delle sedi esprimibili ai fini delle graduatorie d’istituto. Se, invece, una di queste sezioni è stata già compilata il sistema invierà un messaggio che invita a cancellarle prima di procedere alla modifica della provincia

Quali sono i dati già presenti?

Sono precompilati dal sistema e non modificabili
:
I dati anagraficiI dati di recapitoI dati delle graduatorie pregresseI servizi già dichiarati nel precedente triennio

Sono precompilati e modificabili
:
I dati di residenza, preimpostati con il recapito.
I titoli e le modalità d’accesso e gli ulteriori titoli valutabili per i profili in conferma/aggiornamento
Le certificazioni informatiche già note

Sono precaricati e modificabili:
I dati dei servizi presenti nella base dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione.
In caso di profili in inserimento saranno precaricati tutti i servizi dell’aspirante mentre in caso di aggiornamento saranno precaricati i soli servizi dall’A.S. 2017/18

Quali servizi sono presenti e quali da inserire?

I servizi statali non di ruolo del personale della scuola prestati nelle scuole del territorio italiano, gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione, sono stati precaricati nell’istanza (tali dati sono stati scaricati dal SIDI il 26 febbraio 2021 alle ore 10:00); devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato.

Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.

Dove posso inserire il servizio militare e civile?

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge vanno così codificati:

se prestati in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo su cui l’interessato stava prestando servizio;
se prestati non in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo fittizio XX (altro profilo) e va selezionata la voce “Amministrazioni statali/Enti locali“.
Per queste tipologie di servizio indicare che trattasi di servizio militare di leva o di servizi sostitutivi assimilati per legge nel campo relativo all’istituzione scolastica.

E’ valutabile il titolo IDCERT?

Sì, a seguito di parere reso dalla Direzione generale dei sistemi informativi e la statistica, si riconosce la valutabilità, nell’ambito della presente procedura, della certificazione “IDCert livello Specialised”, rilasciata dalla Società Idcert Srl.

In particolare, è riconosciuta analogia tra i rispettivi corsi ICDL della famiglia “Specialised” e i sillabi dei seguenti corsi “IDCert livello Specialised”:

CAD 2D
CAD 3D
Audio Editing
Video Editing
Digital Marketing
IT Security 2.0
Robotics

Come inserire il servizio militare o civile?

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge vanno così codificati:

⇒ se prestati in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo su cui l’interessato stava prestando servizio;
⇒ se prestati non in costanza di nomina vanno attribuiti al profilo fittizio XX (altro profilo) e va selezionata la voce “Amministrazioni statali/Enti locali“.

Per queste tipologie di servizio indicare che trattasi di servizio militare di leva o di servizi sostitutivi assimilati per legge nel campo relativo all’istituzione scolastica.

NB: Inserire il servizio suddiviso fra due anni scolastici, facendo terminare il primo periodo al 31 di agosto e iniziare il secondo periodo dal 1° settembre, in modo tale che il punteggio attribuito sia equivalente in quanto senza soluzione di continuità.

Come comunicare eventuali variazioni di punteggio sui servizi dichiarati nella domanda precedente?

Al fine di garantire la coerenza fra i servizi dichiarati e i punteggi attribuiti dalla scuola nel precedente triennio non è possibile modificare i servizi precedentemente dichiarati.

L’eventuale diversa valutazione di un servizio precedentemente dichiarato deve essere:

comunicata allegando, nell’apposito spazio (PAGINA INIZIALE) gli estremi del provvedimento di rettifica del punteggio, emesso dalla scuola che ha effettuato la verifica;

oppure

in mancanza di provvedimento di rettifica, comunicata nella nota in coda all’istanza, specificando i motivi che comportano la diversa valutazione. L’istituzione che tratta la domanda provvederà ad effettuare il riscontro e ad apportare, ove necessario, le modifiche al punteggio.

Nel servizio da me prestato sono presenti periodi di interruzione della retribuzione o assenza. In che modo devo comunicare i predetti periodi?

Il periodo di servizio deve essere importato come proposto dal sistema o inserito se trattasi di sevizio diverso da quello prestato nelle scuole statali. All’interno di esso possono esistere uno o più periodi di interruzione della retribuzione e/o assenza e ciascuno di questi deve essere indicato negli appositi campi presenti nei due box in fondo alla schermata di inserimento del servizio. Il sistema, nella successiva fase di calcolo del punteggio, decurterà automaticamente i giorni di interruzione/assenza compresi nel servizio prestato.

Sto effettuando l’aggiornamento di un profilo per cui ero già presente nelle graduatorie del triennio precedente e, contestualmente, l’inserimento per un nuovo profilo .Come si dichiarano i servizi??

I servizi sono di tre diverse tipologie:

quelli comunicati entro il 2014, di cui non sono evidenti i dettagli, ma il cui punteggio è cumulato nel punteggio precedente;

quelli dichiarati nel precedente triennio, di cui sono presenti i dettagli e il relativo punteggio è nel punteggio servizi;

quelli registrati nel fascicolo del personale e da importare in questa occasione sulla domanda al fine di ottenerne la valutazione.

In caso di domanda mista (con almeno un profilo in inserimento e un altro in aggiornamento) dovranno essere importati dal fascicolo solo i servizi successivi a quelli già dichiarati, mentre quelli dichiarati in occasione del precedente aggiornamento saranno riportati automaticamente su tutti i profili, compreso quello di nuovo inserimento.
Nella nota in coda alla domanda devono essere segnalati gli eventuali servizi effettuati negli anni precedenti l’aggiornamento del 2017 e a suo tempo non dichiarati.

Le modalità di accesso richieste in istanza sono quelle previste dall’art. 4 … 4 del bando ?

L’art. 4 del bando si riferisce alla scelta della provincia, mentre le modalità di accesso previste dalla funzione sono quelle dell’art. 5, cioè le seguenti:

MODALITA’ DI ACCESSO A – di non essere inserito a pieno titolo, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d”istituto di prima o seconda fascia per il profilo e/ o i profili richiesti in alcuna provincia

MODALITA’ DI ACCESSO B – di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per altro profilo professionale della medesima provincia

MODALITA’ DI ACCESSO C – di essere già inserito a pieno titolo, nell’elenco provinciale ad esaurimento o nella graduatoria provinciale ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per altro profilo professionale della medesima provincia

MODALITA’ DI ACCESSO D – di essere già inserito a pieno titolo, nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e di aver dichiarato di essere consapevole che l’iscrizione in terza fascia comporterà il depennamento dalla medesima graduatoria per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito;

MODALITA’ DI ACCESSO E – di essere già inserito a pieno titolo, nell’elenco provinciale ad esaurimento o nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico per le supplenze annuali per il medesimo e/o altro profilo professionale di diversa provincia e aver dichiarato di essere consapevole che l’iscrizione in terza fascia comporterà il depennamento dalle medesime graduatorie/elenchi per tutti i profili professionali per i quali risulti inserito;

MODALITA’ DI ACCESSO F – di essere già inserito a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente per il medesimo profilo professionale richiesto;

MODALITA’ DI ACCESSO G – di aver prestato almeno 30 giorni di servizio anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto e di non essere già inserito, per il medesimo e/o altro profilo professionale, nelle graduatorie provinciali permanenti, negli elenchi provinciali ad esaurimento, nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di collaboratore scolastico, nelle correlate graduatorie di circolo e d’istituto di prima o seconda fascia di alcuna provincia.

Le predette modalità di accesso sono selezionabili in funzione dell’operazione scelta per un determinato profilo. In particolare, per l’inserimento sono previste le lettere A, B, C, D, E e G per l’aggiornamento/conferma le lettere dalla B alla G. Qualora un aspirante, per un determinato profilo abbia più di un’opzione disponibile deve scegliere la prima che figura nell’elenco a disposizione.
Si precisa che i 30 giorni di servizio, anche non continuativi, devono essere stati prestati prima del 25.7.2008 in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto.

Nel caso in cui si importino servizi in parte sovrapposti ai servizi già dichiarati in occasione del precedente aggiornamento, come è meglio operare?

In caso di aggiornamento di domande già presenti, i servizi potrebbero derivare in parte da quelli dichiarati nella precedente domanda (visualizzati nella sezione Servizi inseriti dall’aspirante contrassegnati come SIDI), in parte da servizi svolti nell’ultimo triennio (Visualizzati nella sezione Servizi presenti nel fascicolo contrassegnati con FASCICOLO). Tali servizi potrebbero sovrapporsi se nel precedente triennio non era stato possibile dichiarare per intero il servizio in corso al momento della presentazione della domanda. Quest’ultimo servizio, essendo ora riproposto per intero, si potrebbe sovrapporre temporalmente con il periodo già dichiarato nel precedente triennio. In tal caso, dovrà essere modificata la data di inizio del servizio importato (contrassegnato come importato dal FASCICOLO) in modo che la stessa inizi immediatamente dopo il termine del servizio già dichiarato.
Ad ogni modo, si ricorda che un servizio importato dal fascicolo può essere sempre cancellato e reinserito manualmente.

All’art. 3, comma 1, lettera a) iii del DM 50/2021, si parla di “familiari di cittadini italiani”, fino a che grado si possono estendere i diritti?

Ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 si intende per:
a) “cittadino dell’Unione”: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro;
b) “familiare”:
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell’Unione un’unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta’ inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b).

Il vecchio diploma di ragioneria, comprendente discipline attinenti ai servizi meccanografici può essere considerato come attestato di addestramento professionale alla dattilografia?

E’ valido il solo titolo rilasciato al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici. Il percorso curriculare delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado non è assimilato ai corsi professionali.

Ma cosa si intende con l’espressione “Amministrazioni statali” ed “ Enti locali”?

Per Amministrazioni statali si intendono le amministrazioni centrali di cui all’elenco pubblicato annualmente a cura dell’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii. Si allega l’elenco. Per enti locali, invece, si intendono, ai sensi dell’art. 2, comma 1 del D. Lgs 267 del 2000 , i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni.

E’ valutabile il servizio prestato come collaboratore scolastico nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga, durante il periodo di emergenza da COVID-19?

I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il fondo di integrazione salariale ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto dalla lettera B delle tabelle dei titoli valutabili per i diversi profili professionali del personale ATA.

I titoli di servizio e di cultura dichiarati valgono se posseduti alla data del 22 aprile anche se la domanda si presenta prima (es. il 25 marzo)?

L’art. 2, comma 13, del DM 50 del 3 marzo 2021 stabilisce che “I requisiti ed i titoli valutabili ai fini del presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della relativa domanda di cui al successivo articolo 4, comma 1”.
La disposizione citata deve essere interpretata nel senso che i titoli di cultura valutabili devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.
Per quanto riguarda i titoli di servizio, invece, l’aspirante può dichiarare tutti i periodi di servizio coperti da contratto fino al 22 aprile, anche qualora la domanda venga inoltrata prima di tale data. Sarà poi l’istituzione scolastica chiamata ad effettuare le verifiche ad accertare che il servizio sia stato effettivamente prestato o comunque retribuito o riconosciuto ai sensi della normativa vigente.

I candidati già inseriti nelle graduatorie 24 mesi di una provincia che, previo depennamento dalla stessa, vogliono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di altra provincia, potranno presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/94 per l’a.s. 2021/2022?

No, chi ha presentato istanza di depennamento dalle graduatorie di cui all’art. 554 del decreto legislativo n. 297/1994 per iscriversi nelle graduatorie di istituto di terza fascia di diversa provincia, potrà presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova provincia, solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di terza fascia di cui al DM 50/2021. Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno..

Gli attestati di qualifica che, dopo la l’istituzione degli IeFP, la regione ha equiparato ai diplomi di qualifica triennale in deroga alla tabella di confronto citata nella FAQ/Miur n. 12 del 2017, possono essere valutati ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del DM n. 50 del 2021?

Per attestati di qualifica di cui art. 2, comma 11, del DM 50/2021 devono intendersi i titoli professionalizzanti rilasciati dagli istituti professionali statali o dai centri di formazione professionale, in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 226/2005 nel rispetto della tabella di confronto tra le qualifiche professionali triennali di cui all’accordo in conferenza stato-regioni 29 aprile 2010 ed i diplomi di qualifica triennale degli istituti professionali secondo il previgente ordinamento. I predetti attesti possono essere valutati se integrati da idonea dichiarazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

I candidati attualmente inseriti nelle graduatorie di terza fascia in una provincia che vogliono presentare domanda in altra provincia possono presentare domanda di inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/94 nell’attuale provincia per l’a.s. 2021/2022?

No, i candidati attualmente inseriti nella terza fascia di una provincia che presentano domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia di un’altra provincia non possono presentare domanda di inclusione nelle graduatorie per soli titoli di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/94 dell’attuale provincia per l’a.s. 2021-2022.

I candidati attualmente inseriti nelle graduatorie di terza fascia di una provincia che hanno raggiunto il requisito dei 24 mesi ed intendono inserirsi nella graduatoria dei 24 mesi di una nuova provincia come devono comportarsi?

Gli aspiranti con almeno 24 mesi di servizio, inseriti in graduatoria di terza fascia di una provincia, per chiedere l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi di altra provincia devono innanzitutto richiedere l’inserimento nelle graduatorie di terza fascia della nuova provincia. Successivamente alla pubblicazione delle graduatorie definitive della terza fascia di istituto potranno richiedere l’inserimento nella graduatoria di cui all’art. 554 del D. Lgs. 297/1994. Pertanto, l’inserimento nella graduatoria dei 24 mesi della nuova provincia potrà essere effettuato il prossimo anno.

Se il titolo di studio per l’accesso ai profili è stato conseguito all’estero, si puo’ presentare domanda di inserimento nelle graduatorie Ata terza fascia?

I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa. In alternativa può essere presentata istanza di equivalenza ai sensi dell’art. 38 del D.Leg.vo 165/2001 secondo le indicazioni disponibili nella pagina dedicata https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali

Che differenza c’è tra periodi di interruzione della retribuzione e periodi di assenza non retribuita?

I periodi di interruzione della retribuzione si hanno nei casi in cui vi sia la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (ad esempio nelle ipotesi di cui agli artt. 12, 14 e 15 del CCNL 19 aprile 2018).
I periodi di assenza non retribuita ricomprendono invece tutte le altre ipotesi di assenza non retribuita, senza che vi sia un provvedimento di sospensione dal servizio ( ad. es. assenze ingiustificate, permessi non retribuiti, multa ecc…).

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