Concorso straordinario TER (ogni ordine e grado + sostegno)

Al via i concorsi, con le nuove modalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per l’assunzione in ruolo di oltre 30mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado:

CHI PUO’ PARTECIPARE – SCUOLA DELL’ INFANZIA E PRIMARIA

Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola dell’infanzia e di scuola primaria i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di uno dei seguenti titoli:

a. titolo di abilitazione all’insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
b. diploma magistrale con valore di abilitazione o diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli istituti magistrali, o analogo titolo di abilitazione conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti, comunque, entro l’anno scolastico2001/2002 e, in particolare:
b.1. per i posti comuni della scuola primaria, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma di sperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale 11 febbraio1991, n. 27;
b.2. per i posti comuni della scuola dell’infanzia, il candidato in possesso del titolo di studio conseguito entro l’anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennali o quinquennali sperimentali dell’istituto magistrale, iniziati entro l’anno scolastico 1997-1998 aventi valore di abilitazione ivi incluso il titolo di diploma disperimentazione ad indirizzo linguistico di cui alla Circolare Ministeriale

⇒ Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la scuola dell’infanzia o per la scuola primaria, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, siano in possesso – congiuntamente a uno dei titoli di cui al comma 1 – dello specifico titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità conseguito ai sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

CHI PUO’ PARTECIPARE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda,
congiuntamente, dei seguenti titoli:

i. laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
ii. abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

⇒ Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di insegnante tecnico-pratico (ITP)  i candidati in possesso, alla data di scadenza del termineper la presentazione della domanda, dell’abilitazione all’insegnamento per la specifica classe di concorso o dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso, ovvero di analogo titolo conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

⇒ Fermo restando il possesso del titolo di studio necessario con riferimento alla classe di concorso, la partecipazione al concorso per i posti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è consentita a coloro che nei cinque anni precedenti abbiano svolto, entro il termine per la presentazione della domanda, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, di cui almeno uno nella specifica classe di concorso per la quale si concorre o abbiano conseguito entro il 31 ottobre 2022 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento.

⇒Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti di sostegno, con riferimento alle procedure distinte per la secondaria di primo o secondo grado, i candidati che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato i percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità di cui al Decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, o analogo titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.

PROVA SCRITTA – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al presente decreto sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. Le prove si svolgono nella regione per la quale i candidati partecipano al concorso.

2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi
3. La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all’articolo 10 del Decreto ministeriale, è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, così distribuiti:
dieci quesiti di ambito pedagogico;
quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale,nel rispetto delle quantificazioni di cui al comma 3.
Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti

PROVA SCRITTA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

I candidati che abbiano presentato istanza di partecipazione al concorso secondo le modalità, i termini e nel rispetto dei requisiti di cui al presente decreto sono ammessi a sostenere una prova scritta computer-based, valida per tutte le classi di concorso e le tipologie di posto per le quali il candidato partecipa. Le prove si svolgono nella regione per la quale i candidati partecipano al concorso.

2. La durata della prova è pari a 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi .
3. La prova scritta di cui al comma 1, vertente sui programmi di cui all’articolo 10 del Decreto ministeriale, è composta da cinquanta quesiti, così ripartiti:
a. quaranta quesiti a risposta multipla volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico edidattico-metodologico, così distribuiti:
• dieci quesiti di ambito pedagogico;
• quindici quesiti di ambito psicopedagogico, ivi compresi gli aspetti relativi all’inclusione;
• quindici quesiti di ambito metodologico didattico, ivi compresi gli aspetti relativi alla valutazione;
b. cinque quesiti a risposta multipla sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue;
c. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali più efficaci per potenziare la qualità dell’apprendimento.

4. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una è esatta; l’ordine dei 50 quesiti è somministrato a ciascun candidato in modalità casuale, nel rispetto delle quantificazioni di cui al comma 3.
Non si dà luogo alla previa pubblicazione dei quesiti.

PROVA ORALE – SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA

I candidati che hanno superato la prova scritta (ottenendo minimo 70 punti su 100) sono ammessi a sostenere la prova orale.
La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla specifica tipologia di posto per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall’Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace – anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; a tal fine nel corso della prova orale si svolge altresì un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

⇒La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi.
La durata della lezione simulata di cui ai commi precedenti non può essere superiore alla metà dell’effettiva durata della prova orale.

Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice secondo i programmi di cui all’articolo 10 del Decreto ministeriale. Prima dell’inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all’inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata è estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova;

PROVA ORALE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO

I candidati che hanno superato la prova scritta (ottenendo minimo 70 punti su 100) sono ammessi a sostenere la prova orale.

La prova orale per i posti comuni è volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla specifica tipologia di posto per la quale partecipa, secondo quanto previsto dall’Allegato A al Decreto ministeriale, e le competenze didattiche generali, nonché la relativa capacità di progettazione didattica efficace – anche con riferimento all’uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dagli ordinamenti didattici vigenti; a tal fine, nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.
La prova orale per i posti di sostegno verte sul programma di cui al medesimo Allegato A e valuta la competenza del candidato nelle attività di sostegno all’alunno con disabilità volte alla definizione di ambienti di apprendimento, alla progettazione didattica e curricolare per garantire l’inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle possibili potenzialità e alle differenti tipologie di disabilità, anche mediante l’impiego didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali; a tal fine nel corso della prova orale si svolge altresì un apposito test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

⇒ La prova orale ha una durata massima complessiva di 45 minuti.
La durata della lezione simulata non può essere superiore alla metà dell’effettiva durata della prova orale.

⇒ Per le classi di concorso A-24, A-25 e B-02 la prova orale è condotta nella lingua straniera oggetto di insegnamento.

Le domande disciplinari e le tracce relative alla lezione simulata sono predisposte da ciascuna commissione giudicatrice. Prima dell’inizio di ciascuna sessione di prove orali, le commissioni determinano i quesiti da porre ai singoli candidati, tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte all’inizio della prova. La traccia da sviluppare per svolgere la lezione simulata è estratta dal candidato 24 ore prima dell’orario programmato per la propria prova;

⇒ La prova orale viene superata ottenendo non meno di 70 punti su 100.

IL CONCORSO NON E’ABILITANTE PER LA SCUOLA SECONDARIA

⇒ è stata introdotta una riserva di posti del 30% per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, a favore di coloro che hanno svolto 3 anni di servizio presso le scuole statali nei 10 anni precedenti, di cui uno almeno sulla specifica classe di concorso.

TABELLA DEI POST DOVE E’ PREVISTA RISERVA

ISCRIZIONE TELEMATICA : DOVE ,QUANDO E COME

I candidati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per tutte le tipologie di posto cui hanno titolo. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare.

♦. I candidati possono presentare istanza di partecipazione al concorso a partire dalle ore 14.00 del giorno di pubblicazione del presente bando sul Portale Unico del reclutamento e fino alle ore 23.59 del ventinovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. (11/12/2023 – 09/01/2024)
♦. I candidati presentano istanza di partecipazione al concorso unicamente in modalità telematica attraverso il Portale unico del reclutamento, raggiungibile all’indirizzo www.inpa.gov.it.

Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE).

⇒ Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio è eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso “Argomenti e Servizi > Servizi > lettera P > Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, vai al servizio”.

Le istanze presentate con modalità diverse non saranno prese in considerazione.

CONTRIBUTO DI SEGRETERIA

♦. Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto, ai sensi dell’articolo 1, comma 111 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il pagamento di un contributo di segreteria pari ad euro dieci (10/00) per ogni tipologia di posto per la quale si presenta l’istanza. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”. Una volta compilata la domanda e prima del suo invio, il candidato potrà produrre il bollettino tramite il link che sarà reso disponibile all’interno dell’istanza di presentazione domanda.

La causale e l’importo del bollettino saranno precompilati sulla base degli insegnamenti richiesti nell’istanza; sarà onere del candidato verificarne la correttezza prima di procedere al pagamento. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata – a pena di esclusione – la ricevuta di pagamento.

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

a) il cognome ed il nome;
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all’articolo 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97;
d) il godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al paese di cittadinanza;
e) per coloro che sono soggetti all’obbligo, posizione regolare nei riguardi del servizio di leva;
f) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente;
h) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti equiparati o sentenze di patteggiamento (in caso positivo specificare quali);
i) di non avere in corso procedimenti penali o procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione (in caso positivo specificare quali);
j) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale, ovvero dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
k) il possesso dei titoli previsti dall’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidentedella Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parità di merito o a parità di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
l) l’indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria e/o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l’USR responsabile della procedura concorsuale;
m) se abbia l’esigenza, ai sensi della normativa vigente, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l’ausilio necessario e la necessità di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria, con le modalità descritte all’articolo 11 del presente decreto. Le modalità di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell’accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all’interessato;
n) i titoli di accesso posseduti ai sensi dell’articolo 4 del presente bando, con l’esatta indicazione dell’Istituzione che li ha rilasciati, dell’anno scolastico ovvero accademico in cui sono stati conseguiti, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresì indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa
vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda di riconoscimentoentro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
o) i titoli valutabili di cui all’Allegato B del Decreto Ministeriale;
p) l’eventuale diritto alle riserve, previste dalla vigente normativa, di cui all’articolo 3,comma 3. coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n.68 del 1999 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l’impiego, poiché occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta;
q) di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi delRegolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei datipersonali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE(regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
r) di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione al concorso e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto.

♦. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. Costituisce motivo di esclusione dalla procedura la mancata attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di segreteria di cui al comma 4, effettuata allegando la ricevuta del medesimo all’istanza di partecipazione.

♦. I requisiti di ammissione al concorso, dichiarati nella domanda di partecipazione, devono essere posseduti sia all’atto di scadenza del termine di cui al comma 2 sia all’atto di sottoscrizione del contratto di lavoro.

DECRETO

ALLEGATO A – PROGRAMMI CONCORSUALI SCUOLA SECONDARIA

ALLEGATO B -T abella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, e ripartizione dei relativi punteggi


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