Graduatorie Provinciali per Supplenze GPS FAQ

Qual è l’istanza per le graduatorie provinciali di supplenza?

Dalla homepage del portale ministeriale, nella fascia “Approfondimenti” cliccare sulla voce “Graduatorie Provinciali e di Istituto per le Supplenze” e successivamente selezionare il tasto “Accedi all’istanza” in alto a destra oppure in basso nella fascia celeste sotto la voce “Vai direttamente all’istanza” oppure clicca qui e accedi.


Come modificare i dati di recapito personali che sono proposti automaticamente dal sistema?

I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sul portale delle Istanze OnLine prima di procedere alla compilazione dell’istanza, in quanto l’istanza li propone non modificabili. In particolare ci si deve accertare di aver inserito almeno un recapito telefonico in quanto obbligatorio ai fini della presente procedura. Per verificarne la correttezza l’interessato deve accedere alle Funzioni di servizio, funzione Variazione dati di recapito.


Esiste un ordine di compilazione delle varie sezioni?

Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso” in base alla quale l’applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione. Chi era già incluso nelle graduatorie del precedente biennio, o negli elenchi aggiuntivi a.s. 2021/22, troverà già presenti le classi di concorso richieste a suo tempo e i titoli e i servizi già dichiarati. Dette informazioni saranno non modificabili ad eccezione delle seguenti, che dovranno essere integrate:

  • TAB1-B11 Abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi
  • TAB1-B18 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB2-B16 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB3-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB4-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB5-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB6-B5 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB7-B1 – Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado
  • TAB8-B1 – Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado
  • TAB8-B11 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado
  • TAB9-B6 – Abilitazione all’insegnamento su altro posto, o classe di concorso, se non altrimenti valutata
  • TAB9-B12 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità
  • TAB10-B6 – Abilitazione all’insegnamento su altro posto o classe di concorso, se non altrimenti valutata
  • TAB10-B12 – Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.

Dovranno inoltre essere integrati i servizi e i titoli conseguiti dopo il 6 agosto 2020 o conseguiti precedentemente, ma non dichiarati.
Infine dovranno essere comunicati ex novo i titoli soggetti a scadenza, quali alcune preferenze, le riserve e le dichiarazioni finali.


Una volta inoltrata l’istanza la posso modificare prima della scadenza?

Sì, l’istanza può essere modificata purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande fissato dall’avviso n. 18095 dell’11 maggio 2022

Se la domanda era stata precedentemente inoltrata dovrà essere preventivamente effettuato l’annullamento dell’inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all’istanza sempre tramite il tasto “vai alla compilazione”; all’accesso il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest’ultimo caso effettuerà l’annullamento del precedente inoltro e consentirà l’accesso in aggiornamento.


Come si possono modificare/cancellare i dati già inseriti in una sezione?

Cliccando sul tasto “azioni disponibili” in corrispondenza della sezione d’interesse sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti.


Quali allegati devo inserire nella sezione “Allegati”?

In questa sezione devono essere caricati esclusivamente i documenti attestanti il conseguimento del titolo estero.

Come previsto all’articolo 7 comma 12 dell’O.M. n. 112 del 06/05/2022 è necessario allegare un unico file di tipo “.pfd” o “.zip”, all’interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti:

  1. titolo di studio conseguito all’estero;
  2. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
  3. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

La dimensione massima del file allegato è di 2 Mega, eventuali altri documenti diversi da quelli indicati non saranno considerati nella fase successive del procedimento.


Come modificare la Provincia che ho selezionato nella fase di avvio dell’istanza?

La sostituzione della provincia è possibile senza nessun vincolo se non è ancora stata compilata la sezione delle sedi esprimibili ai fini delle graduatorie d’istituto. Se, invece, questa sezione è stata già compilata il sistema invierà un messaggio che invita a cancellare le sedi prima di procedere alla modifica della provincia.


Quali dati sono precompilati a sistema?

Sono precompilati dal sistema e non modificabili:

I dati anagrafici
I dati di recapito (per modificarli vedere FAQ B – “Come modificare i dati di recapito personali”)

Sono precompilati e modificabili:

I dati di residenza, preimpostati con il recapito.

Sono precaricati e modificabili:

I dati dei servizi presenti nella base dati del Sistema Informativo del Ministero dell’Istruzione.

Non saranno riproposti i titoli soggetti a scadenza, quali alcune preferenze, le riserve e le dichiarazioni finali.


È possibile ricevere assistenza in merito alla compilazione dell’istanza?

Si veda la sezione Assistenza


Quali sono le date di apertura e chiusura delle funzioni per la compilazione dell’istanza?

Le date sono stabilite dall’avviso n. 18095 dell’11 maggio 2022. L’apertura è prevista dalle ore 9.00 del 12 maggio alle ore 23.59 del 31 maggio 2022.


Quali servizi sono disponibili sull’istanza e quali devono essere inseriti puntualmente?

I servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell’Istruzione sono stati precaricati nell’istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell’interessato.

Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.


Ho un servizio fino al 30 giugno/31 agosto che già raggiunge i 180 giorni. Nella sezione dei titoli di servizio devo comunicare come data fine la data del 30 giugno/31 agosto oppure la data di chiusura istanza?

Avendo già un servizio che dà diritto al massimo punteggio, il servizio deve essere chiuso alla data di presentazione istanza o al massimo alla data di chiusura. Tale scelta consente di evitare il successivo scioglimento della riserva, che dovrà realizzarsi attraverso la presentazione di una nuova istanza.


So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa abilitazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.


Ho inoltrato l’istanza di inclusione nelle GPS e vedo che il pdf riporta tutti i titoli già dichiarati nel precedente biennio. Come distinguerà il sistema i titoli precedentemente dichiarati dai nuovi ai fini della valutazione?

Il sistema ha in memoria i titoli già dichiarati e il punteggio attribuito dall’ufficio

⇒ o a seguito di convalida dopo la verifica da parte della scuola del primo contratto
⇒oppure a seguito di validazione formale, in assenza del punteggio di cui al punto precedente.

Il nuovo punteggio sarà il frutto del punteggio dei nuovi titoli presentati più il punteggio precedente individuato fra l’opzione 1 (se presente) o l’opzione 2 (se il punteggio del punto 1 non è presente).


Al punto B.9 delle tabelle di valutazione A/3, A/4, A/5,A/6, B.8 delle tabelle A/7, A/8 e B.9 delle tabelle A/9 e A/10 (attività di ricerca scientifica) può essere compresa l’attività presso Università estere?

Sì.


E’ valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi dei CFU, certificazione tardiva del possesso dei 24 CFU/ CFA), qualora all’atto della presentazione della domanda di rinnovo l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?

Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella OM 112, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso previsti dalla OM 60/2020 è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2022/2024


Ho partecipato al concorso ordinario delle scuole secondarie, superando sia la prova scritta che la prova orale. Se l’Ufficio Scolastico Regionale non ha ancora prodotto la graduatoria, posso dichiarare l’abilitazione quale titolo d’accesso o altro titolo culturale?

L’abilitazione può essere spesa solo se l’Ufficio Scolastico Regionale ha prodotto la graduatoria di merito definitiva relativa alla classe di concorso di interesse. L’aspirante pertanto può iscriversi a pieno titolo in seconda fascia e con riserva in prima fascia in attesa di conseguimento del titolo. Successivamente, e fino al 20 luglio, l’aspirante potrà sciogliere la riserva in senso positivo se nel frattempo l’ufficio avrà prodotto la graduatoria; in caso contrario il sistema automaticamente escluderà la graduatoria di prima fascia con riserva, mantenendo quella di seconda fascia. Lo stesso criterio si applica alle altre procedure concorsuali per le quali è previsto il conseguimento dell’abilitazione alla produzione delle graduatorie definitive.


Nel punteggio per i titoli accademici e scientifici (sezione B.9), si valutano 12 punti per ciascun titolo. Un utente ha svolto 5 anni di ricerca scientifica con assegno di ricerca, un assegno per ogni anno. Come sarà valutata l’attività? 12 punti per ciascun anno?

L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti.


Vorrei iscrivermi alla classe B-02 (conversazione in lingua estera), ma ancora non sono in possesso della dichiarazione di valore. Posso comunque presentare la domanda?

La dichiarazione deve essere caricata nella domanda, ed è pertanto necessario possederla entro il termine di presentazione delle istanze.


Le nuove Tabelle allegate all’OM 60/2020 prevedono l’attribuzione di 0,5 punti per le “Certificazioni informatiche, per ogni titolo presentato e sino a un massimo di quattro titoli per complessivi 2 punti” e non è prevista una distinzione tra certificazioni informatiche e certificazioni digitali. Sono valutabili entrambe le tipologie? Sono valutabili anche gli attestati?


Quali preferenze sono titoli soggetti a scadenza?

Le preferenze soggette a scadenza, e quindi per cui l’aspirante deve riproporre il titolo nell’aggiornamento della domanda sono quelle contrassegnate con i numeri 13, 14, 15, 18, 19.


L’articolo 14, comma 1, lettera a), punto i) (Effetti del mancato perfezionamento e risoluzione anticipata del rapporto di lavoro) dell’OM 60/2020 così recita:

1. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 2, il diniego a una proposta di assunzione a tempo determinato com-porta i seguenti effetti con riferimento al relativo anno scolastico:

a) supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS:
i. la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento.
Nel caso di rinuncia ad una supplenza cosa succede?

La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenza sulla base delle GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione.


È valutabile il servizio prestato come docente nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga o dal fondo di Integrazione salariale, durante il periodo di emergenza da COVID-19?

I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.


Avendo insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, posso far valere il punteggio come specifico su entrambe le classe di concorso?

Sì.


Quale classe di concorso devo indicare nella sezione relativa ai servizi?

La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio.
I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.


Sto presentando la domanda. Come faccio per inserire una nuova graduatoria?

Accedendo all’istanza “Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24“, in corrispondenza della sezione “Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso”, cliccare sulla voce “Azioni disponibili”, quindi scegliere “Accedi”. Il sistema proporrà, in una nuova pagina, il tasto “Aggiungi graduatoria”.
L’utente dovrà valorizzare i campi tipo “Graduatoria” e tipo “Posto / classe di concorso“, selezionando una opzione dal menù a tendina e procedere alla compilazione della sezione:

  • A.1 – titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio” indicando il titolo di accesso e i relativi dettagli
  • e, se prevista, “A.2 – dettaglio titolo di accesso alla graduatoria” fornendo le informazioni richieste.

Al termine l’utente dovrà cliccare sul tasto “Inserisci“. Il sistema lo riporterà sulla schermata con l’elenco delle graduatorie acquisite dove sarà possibile:

  • cliccare nuovamente su “Aggiungi graduatoria“, per inserire una ulteriore graduatoria;

oppure

  • cliccare sul tasto “Indietro” per procedere con la compilazione delle restanti sezioni.

Cosa si intende per servizio specifico?

Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.

È dunque SBAGLIATO, come dettagliato nelle singole tabelle, caricare ad esempio il servizio svolto sulla classe di concorso A-21 come specifico, poniamo, sulla A-22.

Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.
Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.

Relativamente alle classi di concorso A-53, A- 55, A- 63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31 , A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.

Relativamente alle classi di concorso A- 57, A – 58, A – 59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.


Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? E se ho conseguito la certificazione all’estero?

Sono considerate valide, esclusivamente, le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione, radunati negli appositi elenchi. NON sono pertanto riconosciute le certificazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Siccome gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo.  In questo caso occorre NON SELEZIONARE la voce che chiede gli estremi del riconoscimento.


Quando inseriamo la graduatoria su posto di sostegno I fascia, nella sezione A.2 dobbiamo flaggare “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato” oppure “Nessuna selezione” (in questa procedura non vi è un rimando diretto al D. M. 92/2019 come per le procedure per l’iscrizione ai concorsi)?

Il DM 92/2019 è meramente attuativo. Chi abbia frequentato uno dei quattro cicli di specializzazione sul sostegno deve flaggare la voce “Percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato”.


Ho svolto servizio sul sostegno durante la frequenza del percorso di specializzazione. Posso caricarlo?

Sì. Non vi è nessuna incompatibilità.


Sono stato chiamato sul sostegno da graduatoria incrociata. Quando dichiaro il servizio sul sostegno, devo riferirmi alla classe di concorso della graduatoria da cui sono stato chiamato?

No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ININFLUENTE.


In quali casi la voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2021/2” va flaggata?

La voce “annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l’anno scolastico 2021/2” va selezionata per i servizi di almeno 180 giorni prestati su sostegno nel solo caso in cui fra le graduatorie richieste sia presente una graduatoria di sostegno di seconda fascia. Per questa tipologia di graduatoria, infatti, tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado sono requisito di accesso.


Intendo dichiarare il servizio prestato sulla scuola non statale, ma nella sezione dei titoli di servizio non trovo nessuna dicitura corrispondente.

Il servizio deve essere valutato ai sensi dell’art. 15, comma 4 dell’O.M. 60 del 10 luglio 2020. Quindi, do-po aver popolato tutti i campi obbligatori per inserire il servizio, deve in aggiunta essere selezionata la voce “valutazione art. 15 comma 4”. Tale articolo dell’ordinanza recita: il servizio di insegnamento ante-cedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 di-cembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.


So che per accedere alle graduatorie provinciali in qualità di non abilitato sono necessari i 24 CFU, ma nella sezione dei requisiti di accesso non trovo come dichiararli.

Per dichiarare il possesso dei 24 CFU occorre selezionare la voce “possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17”.


Vorrei iscrivermi in GPS di I Fascia selezionando come titolo di accesso una delle due voci:

Provvedimento giurisdizionale cautelare
Provvedimento giurisdizionale favorevole all’interessato non passato in giudicato.

Posso presentare domanda anche per la GPS di II fascia nelle stesse classi di concorso/posti?

No. In caso di esito sfavorevole del giudizio, l’aspirante potrà comunque presentare all’Ufficio Scolastico Territoriale una specifica richiesta di cancellazione dalla I fascia e di inserimento nella II fascia corrispondente a quella richiesta e per la stessa provincia e le stesse sedi indicate nell’istanza. L’inserimento avverrà secondo modalità che saranno successivamente rese note.


Sono una docente abilitata attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria (5 anni) Gli anni fuori corso rientrano nella durata legale?

Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea.

Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. E’ possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.


Devo inoltrare l’istanza di inserimento nelle GPS per le supplenze, occorre il codice personale del Portale Istanze On Line?

Per facilitare le operazioni di inoltro delle istanze è stata effettuata una modifica per cui il codice personale non viene più richiesto. La stessa modifica è stata fatta per la fase di annullamento dell’inoltro


Sono valutabili i servizi prestati quale assistente di lingue all’estero? I progetti di Motoria CONI/MI nelle scuola primaria?

No. Le GPS sono graduatorie di nuova istituzione, che prevedono una nuova tabella di valutazione dei titoli. Non è presente l’area “altre attività di insegnamento” (che erano valutabili solo nelle graduatorie di istituto di III fascia, ma non nelle altre tabelle titoli). Pertanto, il servizio non è valutabile. Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.


Avrei bisogno di un chiarimento sull’inserimento di un titolo di servizio prestato in una scuola primaria paritaria allora senza titolo ma ad oggi acquisito mediante la laurea magistrale in Scienze Motorie (non ho né diploma magistrale né laurea in scienze della formazione).
Secondo il decreto 83 del 2008 cap.6 comma 3 tale laurea è idonea all’insegnamento specifico della materia nella scuola primaria paritaria. Può rientrare nei contratti aspecifici contemplati dal bando?

Ai sensi del DM 83/2008, cap. 6 comma 3, “al fine di assicurare la realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa attraverso le necessarie competenze tecnico didattiche, nella scuola primaria gli insegnamenti delle lingue straniere, delle tecnologie informatiche, dell’educazione musicale e della educazione motoria possono essere affidati anche a personale munito di titolo di studio specifico, purché accompagnato da adeguata formazione didattica accertata dal coordinatore delle attività didattiche della scuola paritaria”. Tali aree sono presenti anche nella scuola dell’infanzia. Il servizio è valutabile per le relative classi di concorso, purché nel frattempo l’aspirante abbia conseguito il titolo di accesso alle relative classi di concorso. Va dichiarato come servizio nella scuola primaria/dell’infanzia specificando la classe di concorso. Il sistema lo valuterà come aspecifico.


Sono valutabili i servizi prestati quale assistente di lingue all’estero? I progetti di Motoria CONI/MI nelle scuola primaria?

No. Le GPS sono graduatorie di nuova istituzione, che prevedono una nuova tabella di valutazione dei titoli. Non è presente l’area “altre attività di insegnamento” (che erano valutabili solo nelle graduatorie di istituto di III fascia, ma non nelle altre tabelle titoli). Pertanto, il servizio non è valutabile. Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell’Ordinanza.


Nella tabella A7, al punto B1, sono riportate due voci: “laurea in scienze della formazione Primaria quinquennale ex d.m. 249/2010” e “abilitazione con il corso di laurea scienze della formazione di cui al d.m. 249/2010”. Quale dobbiamo compilare?

Entrambe le voci sono corrette.


E’ valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul Sostegno?

Per il punto B.1, l’aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.

Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.


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