GPS 2026/28 : FAQ

Intendo dichiarare il servizio prestato nella scuola non statale antecedentemente all’anno 2000, ma nella sezione dei titoli di servizio non trovo nessuna dicitura corrispondente.
Il servizio deve essere valutato ai sensi dell’articolo 16, comma 4, dell’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026. Quindi, dopo aver popolato tutti i campi obbligatori per inserire il servizio, deve in aggiunta essere selezionata la voce “valutazione articolo 15, comma 4”. Tale articolo dell’ordinanza recita: “il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all’articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”.

Sono una docente abilitata attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria (5 anni) Gli anni fuori corso rientrano nella durata legale?
Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea. Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. È possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.

Nella tabella A7, al punto B1, sono riportate due voci: “laurea in scienze della formazione Primaria quinquennale ex D.M. 249/2010” e “abilitazione con il corso di laurea scienze della formazione di cui al D.M. 249/2010”. Quale dobbiamo compilare?
Entrambe le voci sono corrette.

Devo prendere l’abilitazione/la specializzazione a giugno 2026. Posso iscrivermi con riserva, in attesa di conseguimento del titolo?
Si, la normativa consente a chi consegue l’abilitazione/specializzazione entro il 30 giugno 2026 di iscriversi con riserva, da sciogliere con apposita istanza in cui verranno forniti i dettagli del titolo conseguito.

Dovrei conseguire il titolo di abilitazione/specializzazione entro il 30 giugno. Cosa succederà se non dovessi riuscire in tempo utile?
La domanda, in relazione alla specifica graduatoria, resterà nella base informativa, ma per l’anno 2026/27 sarà inefficace ai fini delle nomine automatiche di supplenza e delle graduatorie d’istituto. L’aspirante potrà, una volta conseguito il titolo, iscriversi – tramite apposita istanza – negli elenchi aggiuntivi relativi all’a.s. 2027/28 di cui all’art.10 dell’OM. n. 27 del 16 febbraio 2026.

Ho un contratto di supplenza fino al 30 giugno. Posso comunicare il servizio per intero o devo chiudere il servizio al termine ultimo di presentazione istanze?
Il servizio si può indicare per intero. Si dovrà poi, con apposita istanza da presentare on line, confermare l’avvenuta prestazione del servizio dalla data di scadenza dell’istanza e fino alla data dichiarata. In assenza di detta dichiarazione il servizio verrà valutato fino alla data di presentazione dell’istanza.

Ho in corso un contratto iniziato prima del 1° febbraio e che si conclude il 20 marzo; mi hanno assicurato che poi avrò proroghe fino al termine delle lezioni. Posso dichiarare “servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine degli scrutini”?
No, è dichiarabile soltanto il servizio la cui durata è indicata nel contratto in essere alla data di scadenza dell’istanza. Pertanto, non è possibile dichiarare eventuali proroghe del contratto stesso, né compilare il campo “Servizio prestato/in corso ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Ho in corso un contratto di lavoro a tempo determinato dal 28 gennaio fino al termine delle lezioni; poi avrò una proroga per gli scrutini. Posso dichiarare “servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine degli scrutini”?
No, è dichiarabile soltanto il servizio la cui durata è indicata nel contratto in essere alla data di scadenza dell’istanza. Pertanto, non si deve compilare il campo “Servizio prestato/in corso ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale”.

Nell’a.s 2025/26 ho un contratto fino al 30 giugno/31 agosto, ma ho già totalizzato 180 giorni di servizio all’atto della presentazione della domanda. Nella sezione dei titoli di servizio devo comunicare come data fine la data del 30 giugno/31 agosto oppure la data di chiusura istanza?
Avendo già un servizio che dà diritto al massimo punteggio, la dichiarazione dovrà limitarsi alla data di presentazione dell’istanza. Tale scelta consente di evitare il successivo scioglimento della riserva, che presuppone la presentazione di una nuova istanza.

Conseguo la specializzazione di sostegno dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa specializzazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?
No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.

Ho due lauree, ciascuna delle quali dà accesso a più classi di concorso. Posso ripetere le due lauree come altro titolo culturale con riferimento alla stessa tabella di valutazione?
Sì, perché ciascuna laurea è titolo di accesso per determinate graduatorie e altro titolo culturale per le altre. Il sistema provvederà a scartare, per ciascuna graduatoria, il titolo ridondante.

È valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi dei CFU), qualora all’atto della presentazione della domanda di rinnovo l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?
Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2026/2028 qualora l’aspirante abbia nel frattempo conseguito il titolo previsto.

Ho superato il Concorso ordinario di cui al D.D. n. 498 del 21 aprile 2020. Posso dichiararlo quale “ulteriore abilitazione sullo specifico posto”, ai sensi del punto B.12 delle tabelle di valutazione A1?
No; il concorso ordinario per la scuola dell’infanzia e primaria non è abilitante, in quanto l’abilitazione costituisce titolo di accesso alla procedura concorsuale. Il titolo potrà invece essere dichiarato al punto B.1.
Qualora il titolo sia stato già dichiarato al punto B.12, gli Uffici territoriali competenti lo rimuoveranno a chiusura istanza.

Ho conseguito l’abilitazione per aver superato un concorso ordinario e l’ho utilizzata per iscrivermi alle graduatorie di I fascia, fruendo anche del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 della tabella A3. Posso dichiarare lo stesso concorso anche al punto B.6?
Si.

Sto presentando istanza di iscrizione in I fascia GPS in quanto ho conseguito l’abilitazione con il percorso di cui al DPCM 4 agosto 2023. Nel periodo di frequenza del corso ho svolto del servizio. Posso chiederne la valutazione, oppure è già ricompreso nella valutazione del titolo di abilitazione, ai sensi delle Note al servizio riportate nella Tabella A3?
Il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 è valutabile; la limitazione alla valutazione del servizio per chi è in possesso di abilitazione di cui al punto A2 della tabella A3 riguarda soltanto i percorsi descritti alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali è specificata l’attribuzione dei punti in relazione alla durata del percorso.

Mi sono abilitata attraverso il percorso di cui al DPCM 4 agosto 2023, con una votazione pari a 7,5 su 10. Stando a quanto riportato nelle tabelle di valutazione, in caso di voti decimali gli stessi vanno arrotondati per eccesso laddove il decimale sia pari o superiore allo 0,50. Nel caso specifico, quindi, dovrei inserire 8/10 quale punteggio da convertire nel relativo voto in centesimi? In tal caso, però, in fase di conversione mi verrebbe attribuito un punteggio maggiore di quello che mi spetterebbe.
Il voto deve essere riportato come effettivamente conseguito con riferimento alla base (ad esempio 8.5/10; 26.4/30) senza alcun arrotondamento, avendo l’accortezza di inserire un punto prima del decimale, anziché la virgola; per i punteggi espressi con base diversa da cento il sistema calcolerà la conversione in centesimi, applicando l’arrotondamento dell’eventuale decimale secondo la regola prevista nella tabella di valutazione (“Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50”). Qualora la conversione in centesimi, senza arrotondamenti, sia stata già effettuato dall’aspirante, non occorre rettificare l’istanza.

Chi si inserisce con riserva in I fascia per la scuola primaria in quanto laureando in scienze della formazione primaria, come può dichiarare il titolo di inglese (che è contestuale alla laurea)?
Il titolo di inglese potrà essere dichiarato nell’istanza di scioglimento della riserva.

Sono risultato idoneo in uno dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi in base al DM 206/2023 (concorsi PNRR), ma non sono stato inserito in Graduatoria di Merito, essendo solo idoneo oltre la soglia del 30%. Nel concorso ho, però, raggiunto la soglia di idoneità all’insegnamento della lingua inglese. Posso dichiarare nella domanda di aggiornamento GPS l’idoneità alla lingua inglese?
Sì, potranno compilare l’apposita sezione anche gli aspiranti non vincitori che abbiano superato il Concorso ordinario e che siano risultati idonei alla prova di inglese.

Nel biennio precedente ero iscritto negli elenchi aggiuntivi e ora vorrei iscrivermi nella I fascia, ma il sistema mi prospetta l’aggiornamento della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi. Quindi devo prima procedere alla cancellazione della vecchia domanda?
No, non occorre cancellare la precedente graduatoria al fine inserirla nuovamente, perché questo comporterebbe di dover reinserire e rivalutare tutti i titoli, mentre con la funzione “aggiornamento” potranno essere dichiarati e valutati soltanto i nuovi titoli. Il termine “aggiornamento” è da intendersi quale modalità tecnica creata per agevolare la compilazione dell’istanza, poiché permette l’attualizzazione della graduatoria al nuovo biennio mantenendo tutti i titoli a suo tempo presentati, in quanto già associati alla corretta tabella di valutazione. Occorre solo inserire gli eventuali nuovi titoli. Tale operazione comporterà quindi l’inserimento “a pettine” nella I fascia delle GPS. Pertanto, in caso di cancellazione, si invita a ripristinare la graduatoria già valutata riverificando, per conferma, tutti i titoli precedentemente dichiarati e inserendo ex novo quelli eventualmente non presenti.

Ero già inserito nelle GPS 2024, ora devo procedere con l’aggiornamento ed inserire ex novo un’altra classe di concorso. Per quest’ultima devo dichiarare nuovamente i servizi già inseriti nelle GPS 2024? Cambia qualcosa se la TAB di valutazione della nuova classe di concorso non è tra quelle già utilizzate nel 2024?
No, i servizi (punto C delle tabelle di valutazione) già inseriti varranno anche per la nuova graduatoria richiesta, anche se la tabella di valutazione di riferimento non è fra quelle già utilizzate nel 2024. Infatti, i servizi espressi saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste. Devono, ovviamente, in ogni caso, essere aggiunti i nuovi.

Ero già inserito nelle GPS 2024, ora devo procedere con l’aggiornamento ed inserire ex novo un’altra classe di concorso. Per quest’ultima devo dichiarare nuovamente i titoli culturali già inseriti nelle GPS 2024? Cambia qualcosa se la TAB di valutazione della nuova classe di concorso non è tra quelle già utilizzate nel 2024?
I titoli culturali (punto B delle tabelle di valutazione) devono essere dichiarati ex novo solo se la nuova graduatoria richiesta appartiene a diversa tabella di valutazione. Infatti, i titoli dichiarati saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste afferenti alla stessa tabella di valutazione. Devono, ovviamente, in ogni caso essere aggiunti i nuovi titoli. Per la valutazione delle certificazioni informatiche si rinvia alle FAQ 69 e seguenti.

Come si valutano le certificazioni informatiche? Cosa accade per quelle già presentate e valutate nei bienni precedenti? È prevista la cumulabilità tra i vecchi punteggi e i nuovi punteggi?
Le certificazioni già presentate e valutate mantengono il punteggio assegnato secondo le Tabelle allegate alla O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, fino a un massimo di 2 punti. Per quanto riguarda i titoli da inserire ex novo, sono riconoscibili esclusivamente le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA e conformi ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu; secondo le nuove Tabelle allegate all’O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, le certificazioni informatiche sono valutabili per un massimo di 4 punti, inclusivi di eventuali titoli già riconosciuti nei bienni precedenti. Qualora i titoli dichiarati comportino un punteggio eccedente il massimo consentito, il Sistema Informativo lo ricondurrà a 4. In caso di dubbi sulla valutabilità del proprio certificato, l’aspirante potrà verificarne la validità ed il riconoscimento consultando la pagina web ufficiale di Accredia dedicata alle certificazioni digitali, al seguente link https://services.accredia.it/fpsearch/accredia_digcomp_remote.jsp?ID_LINK=2819&area=310

Nel biennio 2024/25 2025/26 ero già inserito in una tabella (esempio A/3) e avevo dichiarato alcune certificazioni informatiche. Ora aggiungo una nuova classe di concorso sempre di tabella A/3. Quelle certificazioni informatiche (trattandosi della medesima tabella) potranno essere valutate sul nuovo insegnamento? e per quelle già presentate e valutate nei bienni precedenti? È prevista la cumulabilità tra i vecchi punteggi e i nuovi punteggi?
SI

Mi sono inserito negli elenchi aggiuntivi per l’a.s.2025/26. Ora produco domanda di iscrizione in I fascia. Le certificazioni informatiche già possedute e dichiarate in occasione dell’inserimento negli elenchi aggiuntivi potranno valere anche per la I fascia?
SI

Nel biennio precedente ero inserito in II fascia. Adesso, per il medesimo insegnamento, avendo conseguito l’abilitazione, mi iscriverò in I fascia. Le certificazioni informatiche già possedute e dichiarate in occasione del precedente inserimento in II fascia potranno valere anche per la I fascia?
SI’. La valutazione delle certificazioni informatiche già effettuata in seconda fascia sarà mantenuta per la I fascia. Dette certificazioni e i punteggi relativi non saranno visualizzabili in fase di compilazione dell’istanza, in quanto saranno gestite direttamente dagli uffici territoriali in fase di valutazione, dopo la chiusura delle istanze, in vista della produzione della graduatoria.

La Tabella A2 prevede che nelle GPS di II fascia della scuola primaria e dell’infanzia il servizio prestato su posto comune o di sostegno dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Posso far valere tale servizio, come aspecifico, anche nelle GPS della scuola secondaria?
No, a meno che sia stato conseguito il titolo di accesso entro la data di scadenza della domanda di rinnovo per il biennio 2026/2028 (vedasi FAQ n. 56).

È valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul Sostegno?
Per il punto B.1, l’aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.
Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l’accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.

L’ateneo presso il quale svolgerò il percorso abilitante di cui al DPCM 4/08/2023 non ha ancora aperto le iscrizioni. Posso comunque iscrivermi con riserva in I fascia?
Sì, per iscriversi con riserva in I fascia, in attesa di conseguimento del titolo occorre che il medesimo sia conseguito entro il 30 giugno; non rileva a tal fine che l’iscrizione al corso intervenga successivamente alla data di scadenza dell’istanza di iscrizione in I fascia

Sono uno studente che sta concludendo il proprio percorso di laurea e contemporaneamente sta frequentando il percorso abilitante, come previsto dal DPCM 4/8/2023. Considerato che non riuscirò a laurearmi entro il 16 marzo ma sicuramente entro il 30 giugno, data in cui avrò anche conseguito l’abilitazione, in quale fascia GPS posso inserirmi?
L’aspirante può chiedere l’inserimento con riserva nella I fascia in attesa di conseguire la Laurea e l’abilitazione. Il mancato conseguimento di entrambi i titoli entro il 30 giugno o la mancata comunicazione dell’avvenuto conseguimento, comporta la decadenza dalla graduatoria.

Sono un insegnante tecnico pratico. Nel precedente biennio ero incluso sul sostegno di secondo grado e avevo dichiarato l’ulteriore titolo di abilitazione ai sensi della TAB7 B.1 o TAB8 B.1 per una classe di concorso di tabella B. In base alla nuova TAB/5, mi spetta il punteggio premiale anche in TAB7-B.1 o TAB8 B.1?
Quest’anno la TAB5 prevede anche un punteggio premiale nella sezione A2; tale punteggio aggiuntivo viene recepito automaticamente nel titolo TAB7 B.1 o TAB8 B.1.
ATTENZIONE: Il punteggio viene recepito nel caso in cui la graduatoria di TAB7 o di TAB8 venga aggiornata dall’aspirante. Nel caso in cui l’aspirante non preveda di dichiarare ulteriori titoli su TAB7/TAB8 o non preveda di dichiarare nuovi servizi, dovrà accedere alla graduatoria di TAB7/TAB8 e salvare la sezione del titolo di accesso, anche senza apportare modifiche. Questo consentirà al sistema di recepire sull’ulteriore titolo di abilitazione, TAB7 B.1 o TAB8 B.1, il punteggio aggiuntivo A2 di TAB5.

Nell’iscrivermi in II fascia mi sono accorto che non sono in possesso di alcuni CFU necessari affinché il mio titolo di studio possa rientrare tra i titoli di accesso all’insegnamento, come previsto dal D.P.R. 19/2026 e successivi aggiornamenti. Tuttavia, ho conseguito un master nel cui piano di studio sono compresi i CFU mancanti. Posso farli valere ai fini dell’iscrizione in graduatoria?
Sì, purché il percorso che integra i CFU mancanti nel titolo di studio di accesso sia stato completato ovvero siano certificati gli esami sostenuti.

Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile nazionale” o “Servizio civile universale”?
No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale o nazionale, che hanno carattere volontario. Pertanto, nella sezione relativa alla riserva dei posti potranno essere dichiarati soltanto il servizio civile universale ed il servizio civile nazionale di cui l’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, allegando l’apposita attestazione. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’adeguata autocertificazione.
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, invece, sono interamente valutabili nella sezione dei servizi, purché prestati in costanza di nomina.

Sono in possesso di un master conseguito all’estero. Quale procedura devo seguire per ottenerne la valutazione quale titolo ulteriore, ai sensi del DPR 189/2009?
L’ istanza di riconoscimento del titolo non può essere prodotta dall’interessato; sarà l’Ufficio, in fase di valutazione, a interloquire direttamente con la competente Direzione generale dell’internazionalizzazione del Ministero dell’Università e della Ricerca. A tal fine, l’interessato dovrà allegare il titolo e la relativa documentazione nella sezione “Allegati” della domanda di iscrizione. Qualora la documentazione ecceda la dimensione massima di 2 Mb, potrà essere trasmessa via PEC all’Ufficio scolastico della provincia per la quale si chiede l’inserimento in GPS.
Per quanto riguarda la dichiarazione del titolo nell’istanza di iscrizione in GPS, non essendo previsti appositi campi in cui indicare che il titolo è in attesa di riconoscimento, l’aspirante dovrà valorizzare il campo “selezionare per indicare il titolo conseguito all’estero” e compilare gli altri campi obbligatori secondo le seguenti indicazioni:
Ente che ha riconosciuto il titolo: Indicare “In attesa di riconoscimento ex DPR 189/2009”;
Data del documento di riconoscimento: Indicare la data di presentazione dell’istanza di iscrizione in GPS; Numero dell’atto: valorizzare con zero (0)

Posso presentare due certificazioni distinte sul medesimo framework, o meglio, ad esempio, due certificazioni DigCompEdu acquisite presso due organismi diversi?
No. Ai fini del punteggio è valutabile una sola certificazione per ciascun framework (una per DigComp 2.2 ed una per DigCompEdu), indipendentemente dall’organismo emittente.

Nel caso in cui un candidato abbia riportato una condanna penale con pena sospesa, è tenuto a dichiararla nella sezione “Altre dichiarazioni”, nella domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS?
Si. La presenza di una condanna penale, anche qualora sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale, deve essere comunque dichiarata nella sezione “Altre Dichiarazioni” dell’Istanza GPS.

Ho dichiarato in TAB3 un titolo di abilitazione con punteggio premiale più favorevole rispetto a quello con cui, nel biennio precedente, mi sono inserito nella I fascia delle GPS per una classe di concorso della scuola secondaria. Non riesco però a caricarlo nella sezione B1 della TAB7, in quanto risulta immodificabile, risultando iscritto dal biennio precedente anche per le GPS Sostegno di I fascia.
Il punteggio viene recepito nel caso in cui la graduatoria di TAB7 o di TAB8 venga aggiornata dall’aspirante. Nel caso in cui l’aspirante non preveda di dichiarare ulteriori titoli su TAB7/TAB8 o non preveda di dichiarare nuovi servizi, dovrà accedere alla graduatoria di TAB7/TAB8 e salvare la sezione del titolo di accesso, anche senza apportare modifiche. Questo consentirà al sistema di recepire sull’ulteriore titolo di abilitazione, TAB7 B.1 o TAB8 B.1, il punteggio aggiuntivo A2 di TAB3 o di TAB1.

Ho partecipato al concorso ordinario cosiddetto “PNRR3”, superando sia la prova scritta che la prova orale. Se l’Ufficio Scolastico Regionale non ha ancora prodotto la graduatoria, posso dichiararlo quale altro titolo culturale?
No. Il titolo può essere dichiarato solo se l’Ufficio Scolastico Regionale ha prodotto la graduatoria di merito definitiva relativa alla classe di concorso di interesse.

Come posso dichiarare il servizio prestato su posto di didattica differenziata “Montessori” alla scuola primaria?
I servizi di insegnamento svolti su posti di didattica differenziata (“Montessori” o altre tipologie), a prescindere dal grado di scuola, vanno dichiarati e sono valutabili come servizi specifici sul posto comune del relativo grado.

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