Obbligo vaccinale al personale della scuola dal 15/12 : norme e circolare

Nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 26 novembre 2021, n. 282, è pubblicato il decretolegge 26 novembre 2021, n. 1721, allo stato in fase di conversione, che fra gli altri, ai fini del contenimento dell’epidemia da COVID19, estende l’obbligo vaccinale al personale della scuola.

CIRCOLARE MIUR

L’obbligo vaccinale
L’art. 2 del decretolegge 26 novembre 2021, n. 172, infatti con l’inserimento dell’art. 4ter nel decretolegge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 a decorrere dal 15 dicembre 2021, introduce l’obbligo vaccinale per il “personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore”.


Il contenuto dell’obbligo vaccinale è precisato dall’art. 3ter del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44 pure introdotto dal decretolegge 26 novembre 2021, n. 172 e comprendeil ciclo vaccinale primario e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo, da effettuarsi nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del Ministero della salute”. La somministrazione della dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID19”.


L’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell’infezione da SARSCoV2 comprende, dunque, il ciclo vaccinale primario (le prime due dosi) e, a far data dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della successiva dose di richiamo. L’intervallo temporale minimo fra il completamento del ciclo vaccinale primario e quella booster è ora di cinque mesi (150 giorni).

L’art. 3 del decretolegge 26 novembre 2021, n. 172, modifica pure i termini di validità delle certificazioni verdi definiti dall’art. 94, del decretolegge 22 aprile 2021, n. 52 e, con riferimento alle certificazioni rilasciate “al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo” e a quelle conseguenti alla avvenuta guarigione da COVID19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo”, ne riduce la durata da dodici a nove mesi.

In sintesi, dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere lattività lavorativa, il personale scolastico deve essere dotato di certificazione verde rafforzata (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di validità della certificazione verde COVID19, ora pari a nove mesi.


I destinatari dell’obbligo vaccinale

Con il decretolegge 26 novembre 2021, n. 172, quale evoluzione dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID19 introdotto dal decretolegge 6 agosto 2021, n. 1115, dal prossimo 15 dicembre, la vaccinazione costituisce requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell’attività lavorativa di dirigenti scolastici, docenti e personale ATA delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e del personale delle ulteriori tipologie di servizi scolastici e formativi sopra richiamati. L’obbligo si applica al personale a tempo determinato e indeterminato.

Pare dunque possa ritenersi escluso dall’obbligo vaccinale introdotto dal decretolegge 26 novembre 2021, n. 172, il personale scolastico il cui rapporto di lavoro risulti sospeso, come nel caso di collocamento fuori ruolo, aspettativa a qualunque titolo, congedo per maternità o parentale.

Il personale scolastico in servizio a qualsiasi titolo presso altra amministrazione/ente è soggetto al rispetto degli adempimenti previsti presso questi ultimi. Alla data del rientro in servizio a scuola, detto personale deve aver assolto all’obbligo vaccinale.


Stante il tenore letterale dell’art. 4ter, comma 1, lett. a), del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44 introdotto dal decretolegge 26 novembre 2021, n. 172 che si riferisce indistintamente a tutto il personale scolastico, l’obbligo di vaccinazione ricomprende anche i dirigenti scolastici.


A verificare l’assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte di questi ultimi, in continuità con quanto avviene ora per il possesso della certificazione verde COVID19, provvedono i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali. A tal fine saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali,
indicazioni operative concernenti le procedure di accertamento del rispetto dell’obbligo da parte del personale dirigente scolastico in servizio nelle scuole statali del territorio di riferimento.
In caso di inadempimento dell’obbligo, anche ai dirigenti scolastici si applicano le conseguenze previste dall’art. 4ter del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44.


Personale esterno alla scuola


Diversi dei quesiti da cui la presente nota muove, riguardano l’estensione della previsione dell’art. 2, decretolegge 26 novembre 2021, n. 172, al personale non scolastico che presta la propria attività lavorativa a scuola. A titolo di esempio, fra gli altri, al personale esterno che opera a supporto dell’inclusione scolastica, a quello a qualunque titolo impiegato in attività di ampliamento dell’offerta formativa, agli addetti alle mense, alle pulizie, ecc.

Il tenore letterale del richiamato art. 2 non pare consentire l’estensione dell’ambito soggettivo dell’obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico.

Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia, di cui all’art. 9ter.1, decretolegge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni con legge 17 giugno 2021, n. 87. In proposito, si rimanda alla sezione “Io torno a scuola” del sito istituzionale di questo Ministero
(
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html ).

Resta fermo lobbligo vaccinale a carico del personale scolastico che svolge servizio di pre e post scuola, qualora appartenenti a una delle categorie indicate nellart. 4ter, comma 1, lett. a) del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44 (personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e
formazione tecnica superiore).


Soggetti esentati dall’obbligo vaccinale


L’art. 4, commi 2 e 7, del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44, la cui applicazione è estesa al personale scolastico dall’art. 4ter, comma 2, del medesimo decretolegge, prevede che la vaccinazione può essere omessa o differita “in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV2”.

In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. (art. 4, comma 7, decretolegge n. 44/2021).
La validità e la possibilità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione antiSARSCoV2/COVID19, senza necessità di nuovo rilascio di quelle già emesse, è prorogata sino al 31 dicembre 20216.


Le procedure di controllo


Il rispetto dell’obbligo vaccinale è assicurato dai dirigenti scolastici e dai soggetti responsabili delle altre  strutture richiamate dal decretolegge 26 novembre 2021, n. 172. A tali fini, il comma 3, art. 4ter, del decretolegge 1° aprile 2021, n. 44 pure introdotto dal decretolegge 26 novembre 2021, n. 172 prevede che i soggetti anzidetti acquisiscono le informazioni necessarie a verificare la regolarità della posizione del personale in servizio, anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021.


Per la verifica del rispetto dell’obbligo vaccinale da parte del personale docente e ATA a tempo indeterminato e determinato in servizio presso ogni singola istituzione scolastica statale saranno fornite, da parte del competente Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, indicazioni operative concernenti le procedure da adottarsi.


Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID19 previsti dall’articolo 9, comma 3, del decretolegge n. 52 del 2021, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARSCoV2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito:

a) la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione;

b) l’attestazione relativa all’omissione o al differimento della stessa;

c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non
superiore a venti giorni dalla ricezione dell’invito;

d) l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale.

Al riguardo si ritiene che nel suddetto lasso temporale di cinque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della
certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).

Alla scadenza di detto termine di cinque giorni, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il dirigente scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento descritta nel paragrafo successivo.


Nella specifica ipotesi di cui alla lettera c), ossia nell’ipotesi di presentazione della documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico invita l’interessato a trasmettere immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale, da eseguirsi entro il termine massimo di venti giorni successivi alla ricezione dellinvito del dirigente scolastico.

In tal caso, si ritiene che nell’intervallo intercorrente sino alla somministrazione del vaccino e, dunque, in via transitoria, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all’obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone).


Si evidenzia che, con circolare 25 novembre 2021, n. 53886, il Ministero della Salute “raccomanda … di garantire la priorità di accesso alla vaccinazione sia a tutti coloro che non hanno ancora iniziato o completato il ciclo vaccinale primario, sia ai soggetti ancora in attesa della dose addizionale (pazienti trapiantati e gravemente immunocompromessi) e ai più vulnerabili a forme gravi di COVID19 per età o elevata fragilità, così come a quelli con livello elevato di esposizione all’infezione, che non hanno ancora ricevuto la dose booster, e comunque a tutti i soggetti per i quali è prevista l’obbligatorietà della vaccinazione”.


La sospensione per mancato adempimento


La mancata presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) citate determina l‘inosservanza dell’obbligo vaccinale che il dirigente scolastico, per iscritto e senza indugio, comunica al personale interessato. All’inosservanza dell’obbligo consegue l’immediata sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa con diritto
alla conservazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3, decretolegge n. 172/2021).


Per il periodo di sospensione, non sono dovuti retribuzione né altro compenso o emolumento comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato, al datore di lavoro, dell’avvio o del successivo completamento
del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.

Per la sostituzione del personale docente sospeso, il dirigente scolastico provvede all’attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui cessa la sospensione.

Per la sostituzione di personale scolastico non docente continuano ad applicarsi le ordinarie procedure previste dalla normativa vigente.


Poiché, come detto, l’assolvimento dell’obbligo vaccinale è requisito essenziale per lo svolgimento dell’attività lavorativa, si ritiene che i destinatari della proposta di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato a scuola debbano aver previamente adempiuto all’obbligo di che trattasi. In assenza di tale adempimento non pare pertanto possibile costituire il rapporto di lavoro.


Le sanzioni amministrative

L’inadempimento dell’obbligo vaccinale determina l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria già prevista per l’inosservanza dell’obbligo del possesso e del dovere di esibizione della certificazione verde COVID19 di cui al decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, rideterminata “nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500”.
La medesima sanzione si applica anche ai soggetti chiamati a verificare il rispetto dell’obbligo vaccinale; la sanzione amministrativa pecuniaria, in questo caso, consiste nel pagamento di una somma di denaro da 400 a 1.000 euro.

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