Permessi retribuiti per il diritto allo studio anno solare 2021.

Con la presente nota si trasmettono le istruzioni in ordine alla presentazione delle domande per l’anno solare 2021 da parte del personale scolastico interessato ad ottenere i permessi retribuiti per il diritto allo studio ex D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395, come previsto dal Contratto Collettivo Integrativo Regionale “Criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio per il personale docente, educativo e personale amministrativo, tecnico, ausiliario”sottoscritto il 28 maggio 2019.

Si ricorda che possono presentare domanda le seguenti categorie di personale docente ed A.T.A.:

personale con incarico a tempo indeterminato;

personale con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto;

personale con contratto a tempo determinato (anche su spezzone purché pari o superiore alla metà dell’orario) fino al 30 giugno.

Si precisano le tipologie dei corsi che possono dare diritto alla fruizione dei permessi:

a) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, post universitari (es. master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, alta formazione, dottorato di ricerca), sempreché tutti di durata almeno annuale e con esame finale;

b) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio di istruzione secondaria e corsi di qualificazione professionale presso scuole statali o paritarie o nell’ambito dei corsi di istruzione e formazione professionale organizzati dalla regione;

c) corsi, presso facoltà ecclesiastiche ed istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I., finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;

d) corsi finalizzati al conseguimento di titoli di specializzazione riconosciuti dall’ordinamento pubblico (ad esempio corsi I.T.S.);

e) corsi finalizzati al conseguimento del titolo di sostegno, di riconversione professionale, o comunque al conseguimento di titoli resi obbligatori dalla normativa vigente, ivi inclusi quelli necessari all’adeguamento dei titoli di studio per l’accesso alle procedure concorsuali;

f) corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea o post –laurea; la fruizione del beneficio è subordinata all’attestazione della partecipazione alle lezioni mediante la certificazione dell’avvenuto collegamento all’università telematica durante l’orario di lavoro. In particolare, deve essere certificata la fascia oraria, coincidente con quella di lavoro, in cui il dipendente potrà seguire le lezioni;

g) corsi riconosciuti dal Miur finalizzati al conseguimento di titoli di laurea o post –laurea rilasciati da università straniere riconosciute dall’ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale.

♦ Il personale interessato, docente e ATA, che intende avvalersi del diritto ad usufruire dei permessi retribuiti per motividi studio dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, deve presentare istanza all’istituzione scolastica sede di servizio entro il termine perentorio del 10 novembre 2020. Si allega il modello cartaceo da utilizzare.

MODELLO DOMANDA PER PERMESSI-DIRITTO ALLO STUDIO

⇒ Coloro che alla data del 10 novembre 2020 non abbiano ancora concluso le prove selettive per l’ammissione ad uno dei corsi di cui all’art. 2 del contratto integrativo regionale dovranno, qualora intendano beneficiare dei permessi per il diritto allo studio, produrre egualmente domanda entro il 10 novembre, dichiarando anche il corso a cui intendono iscriversi, la data e la sede di effettuazione della prova selettiva, nonché l’Ente di gestione.

⇒ Si ricorda che il personale eventualmente assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato successivamente alla data del 10 novembre, in possesso dei requisiti, potrà produrre la relativa istanza entro il termine di 5 giorni dalla stipula del contratto. Tale personale è collocato in coda alla graduatoria degli aventi diritto ai permessi in questione e, in ogni caso, il beneficio sarà attribuito solamente in presenza di residua disponibilità del contingente.

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